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Accertamento analitico, induttivo e sintetico: come l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito

  • Immagine del redattore: Studio Brandi
    Studio Brandi
  • 30 ott
  • Tempo di lettura: 3 min

L’attività di accertamento rappresenta il momento in cui l’Amministrazione finanziaria esercita il proprio potere di verifica e controllo, finalizzato a ricostruire la reale capacità contributiva del contribuente e a correggere eventuali infedeltà dichiarative. L’obiettivo è quello di garantire l’equità fiscale, ma anche di reprimere comportamenti elusivi o fraudolenti, mediante strumenti e metodologie che variano a seconda della tipologia di accertamento.


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In Italia, le principali forme di accertamento previste dal D.P.R. 600/1973 (per le imposte dirette) e dal D.P.R. 633/1972 (per l’IVA) sono:

  • Analitico, basato sui dati contabili e documentali;

  • Induttivo, fondato su presunzioni e ricostruzioni extracontabili;

  • Sintetico, che valuta la capacità di spesa e il tenore di vita del contribuente.

1. L’accertamento analitico

È la forma ordinaria di accertamento, disciplinata dall’art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973.Si fonda sull’analisi diretta dei documenti contabili, bilanci, registri IVA e ogni altra evidenza amministrativa, allo scopo di verificare la correttezza dei dati dichiarati.

Come avviene:

  • L’Ufficio procede a controlli incrociati tra contabilità, fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati dell’anagrafe tributaria e delle banche dati esterne (es. rapporti finanziari, INPS, INAIL).

  • Eventuali irregolarità o incongruenze (ad esempio costi indeducibili, ricavi non contabilizzati, spese non inerenti) vengono contestate con processo verbale di constatazione (PVC) o con avviso di accertamento.

  • Il contribuente può attivare il contraddittorio preventivo, presentando osservazioni e documentazione a proprio favore.

Quando si applica: In presenza di scritture regolarmente tenute ma ritenute non attendibili o incomplete.

2. L’accertamento induttivo

Disciplinato dall’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, consente all’Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalla contabilità del contribuente e di ricostruire il reddito mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Come avviene:

  • L’Amministrazione può utilizzare indicatori indiretti, come margini medi di settore, consumi energetici, movimentazioni bancarie, flussi di cassa, stock di magazzino o dati ottenuti da controlli presso terzi.

  • Le metodologie di ricostruzione si basano spesso su coefficienti di ricarico, studi di settore/ISA o analisi dei flussi finanziari.

  • L’accertamento induttivo è ammesso in casi di irregolarità sostanziali, quali contabilità mancante, inattendibile o falsificata.

Effetti pratici: è la forma di accertamento più invasiva e discrezionale: la difesa deve basarsi su documentazione integrativa, perizie, o dimostrazione della congruità economica dell’attività.

3. L’accertamento sintetico

Previsto dall’art. 38 D.P.R. 600/1973, consente di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in base alla capacità di spesa e al tenore di vita, anziché ai redditi dichiarati. Il modello più noto è il “redditometro”, che mette in relazione redditi dichiarati e spese sostenute. Come avviene:

  • L’Ufficio confronta le spese effettive e presunte (abitazioni, autovetture, imbarcazioni, viaggi, investimenti, ecc.) con i redditi dichiarati.

  • Se il reddito presunto risulta superiore del 20% per almeno due anni consecutivi, l’Agenzia può notificare un avviso di accertamento sintetico.

  • Il contribuente ha diritto al contraddittorio, per giustificare le spese con risparmi pregressi, donazioni, mutui o redditi esenti.

Strumenti di supporto: Il nuovo redditometro 2024, introdotto dal D.M. 7 maggio 2024, aggiorna le categorie di spesa e le soglie di scostamento, rafforzando l’uso dei dati incrociati (banche, anagrafe finanziaria, bollette, ecc.). L’attività di accertamento è sempre più basata su algoritmi, analisi di rischio e interconnessione dei dati fiscali. In questo contesto, la difesa non può limitarsi alla mera gestione documentale: serve una visione integrata fiscale, contabile e strategica. Affidarsi a un professionista esperto significa:

  • Prevenire contestazioni, grazie a una corretta impostazione contabile e fiscale;

  • Gestire il contraddittorio in modo tecnico e documentato, evitando automatismi sanzionatori;

  • Valutare la sostenibilità di adesioni o ricorsi con logiche economico-finanziarie (DSCR, margini, cash flow);

  • Dimostrare la sostanza economica delle operazioni, requisito chiave per evitare contestazioni di abuso del diritto.

Come Studio Brandi, accompagniamo imprese e professionisti nelle fasi di controllo, accertamento e adesione, con un approccio fondato su analisi dei dati, evidenze economiche e coerenza di sistema. L’obiettivo non è solo difendersi, ma dimostrare la verità economica delle scelte aziendali, garantendo tutela e continuità d’impresa.

Hai ricevuto un avviso di accertamento o una richiesta di chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate? Lo Studio Brandi ti aiuta a verificare la correttezza dell’atto, ricostruire i dati economici e valutare la strategia difensiva più efficace.


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Fonti

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39 – Accertamento delle imposte sui redditi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 55 – Accertamento IVA

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Accertamento con adesione

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) – artt. 6 e 10

  • D.M. 7 maggio 2024 – Redditometro 2024

  • Giurisprudenza di Cassazione e Corte di Giustizia UE in tema di contraddittorio e proporzionalità


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