Legge di Bilancio 2024 - Aumento cedolare secca su affitti brevi ed altre disposizioni normative:
- Studio Brandi
- 8 gen 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 30 ott
Con la pubblicazione della legge di bilancio del 30/12/2024 l'articolo 1, comma 63, della ha introdotto un significativo cambiamento nella tassazione degli affitti brevi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della cedolare secca. La novità più rilevante è l'aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21% al 26%.

Per locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
In precedenza, coloro che sceglievano di aderire al regime della cedolare secca per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve godevano dell'aliquota un'aliquota agevolata del 21%. Tuttavia, con le nuove disposizioni, questa aliquota è stata incrementata al 26%, rappresentando un cambiamento significativo nelle dinamiche fiscali per i proprietari di immobili coinvolti in affitti brevi. L’aliquota al 21% rimane invariata sui redditi di una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Questo aumento dell'aliquota implicherà un maggiore onere fiscale per coloro che optano per la cedolare secca, andando a impattare direttamente sulle entrate nette ottenute da tali locazioni. Gli operatori del settore degli affitti brevi e i proprietari di immobili dovranno valutare attentamente l'impatto finanziario di questa modifica e adattare le proprie strategie di gestione fiscale di conseguenza. Un ulteriore aspetto riguarda gli intermediari immobiliari, nonché coloro che gestiscono portali telematici, e che intervengono nell'incasso dei canoni relativi ai contratti di locazione breve, devono operare una ritenuta del 21% a titolo d'acconto sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario. Inoltre, i soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia devono adempiere agli obblighi fiscali derivanti dalla normativa sulle locazioni brevi tramite la stabile organizzazione. Se privi di stabile organizzazione in Italia, devono nominare un rappresentante fiscale. In assenza di questa nomina, i soggetti residenti nel territorio italiano appartenenti allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni. Queste modifiche mirano ad aumentare la tassazione sugli introiti derivanti dalla locazione breve, coinvolgendo direttamente gli intermediari e i gestori di portali telematici.
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