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Iper ammortamento 2026: come funziona la nuova maggiorazione del costo

  • Immagine del redattore: Studio Brandi
    Studio Brandi
  • 24 nov 2025
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 7 gen

Il disegno di legge di Bilancio 2026 reintroduce un sistema di maggiorazione del costo dei beni strumentali che richiama il vecchio iper e super-ammortamento, ma con logiche profondamente diverse rispetto al credito d’imposta degli ultimi anni. La misura torna all’impianto originario degli ammortamenti maggiorati: il beneficio fiscale consiste nell’aumentare il valore deducibile del bene ai fini delle imposte sui redditi. Ne deriva una forma di incentivo più diretta e strutturale, legata alla base imponibile, che si distribuisce lungo l’intera vita utile dell’investimento.



Sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi di fabbrica fatti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 ed il 30 settembre 2028 (data ultima di effettiva effettuazione dell’investimento)

Spetta a tutte le imprese di qualunque forma, con esclusione di:

-          Soggetti forfettari;

-          Lavoratori autonomi;

-         Imprese agricole (a queste spetta uno specifico credito pari al 40%)

I beneficiari devono inoltre essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e disporre del DURC (regolarità contributiva), pena la perdita del beneficio. Requisito essenziale, è che i beni siano prodotti (o assemblati) in uno Stato UE/ SEE. La misura torna all’impianto originario degli ammortamenti maggiorati lasciando il credito d’imposta: il beneficio fiscale consiste infatti, nell’aumentare il valore deducibile del bene ai fini delle sole imposte IRES e IRPEF (beneficio escluso ai fini IRAP). Ne deriva una forma di incentivo più diretta e strutturale, legata alla base imponibile, che si distribuisce lungo l’intera vita utile dell’investimento. L’agevolazione riguarda gli investimenti realizzati da imprese di qualunque tipologia. Per le imprese agricole, tassate in base al valore catastale, è previsto uno specifico credito d’imposta non potendo dedurre le quote di ammortamento dal reddito prodotto.

Gli investimenti devono essere effettuati in beni materiali e, in parte, immateriali con caratteristiche tecnologiche avanzate. Il beneficio si applica esclusivamente ai beni nuovi acquistati anche in leasing, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Di fatto l’investimento “deve” essere realizzato entro il tempo previsto, non essendo più possibile la prenotazione preventiva. Sono esclusi dal beneficio i soggetti in liquidazione, quelli sottoposti a procedure concorsuali o destinatari di interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il legislatore distingue due famiglie di investimenti: i beni 4.0 e i beni orientati alla transizione energetica.

Tipologia investimento

Fascia di importo

Maggiorazione costo

Condizioni temporali

Requisiti tecnici

Beni materiali 4.0

Fino a 2,5 milioni

180%

Ordine accettato entro 31.12.2026, acconto 20%, consegna entro 30.06.2027

Interconnessione

Beni materiali 4.0

2,5 – 10 milioni

100%

Stesse condizioni

Interconnessione

Beni materiali 4.0

10 – 20 milioni

50%

Stesse condizioni

Interconnessione

Il ritorno alla maggiorazione del costo porta con sé due conseguenze operative. La prima è che, l’incentivo, non è più immediato come il credito d’imposta compensabile, ma si sviluppa attraverso la deduzione aggiuntiva delle quote di ammortamento nel corso della vita utile del bene. Questo richiede che l’impresa pianifichi l’investimento in un’ottica di medio periodo e valuti non solo il beneficio nominale, ma anche il suo impatto sul carico fiscale futuro, sul rendimento dell’investimento e sulla sostenibilità finanziaria. La seconda conseguenza è che, la documentazione tecnica, torna ad avere un ruolo centrale, in particolare per i beni 4.0 dove è richiesta l’interconnessione, e, per i materiali nuovi finalizzati alla autoproduzione di energia dove sono richiesti requisiti tecnici specifici. Fra i requisiti indispensabili per beneficiare della agevolazione, è previsto:

-          Una specifica annotazione in fattura con riferimento alla norma agevolativa, nel caso specifico Art.1, commi da 427 a 436 o da 454 a 459 Legge 199/2025;

-      Una apposita certificazione contabile attestante la effettuazione dell’investimento rilasciata dal revisore legale dell’azienda, oppure, se non soggetta a revisione, certificazione rilasciata da un iscritto al Registro Revisori Legali. Il costo della certificazione concorre al costo dell’investimento agevolabile nel limite di 5.000 euro.

-          Comunicazione al GSE attestante la effettuazione dell’investimento.

Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy definirà le modalità di rilevazione dei requisiti e le certificazioni necessarie. Per questo è opportuno adottare un approccio prudente: ogni investimento agevolato dovrà essere progettato, descritto e documentato con estrema precisione. La cumulabilità con eventuali gli altri incentivi è possibile ma subordinata al principio fondamentale del diritto europeo: nessuna spesa può beneficiare due volte del medesimo vantaggio fiscale, e comunque, i benefici ottenuti non possono superare il valore di acquisto del bene. In sintesi, la nuova disciplina rappresenta una leva importante per le imprese che intendono rinnovare il parco macchine, accelerare la digitalizzazione o investire in autosufficienza energetica. È però una misura che richiede logica, pianificazione e coerenza. Non basta sostenere la spesa: occorre costruire un progetto industriale solido, programmare i flussi di cassa, verificare la sostenibilità nel tempo e preparare tutta la documentazione necessaria per superare eventuali controlli.


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Fonti:

Disegno di Legge di Bilancio 2026 – testo presentato dal Governo alla Camera dei Deputati

Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2026

Dossier Servizio Studi Senato – Sezione dedicata alle misure fiscali e agli incentivi agli investimenti

DPR 917/1986 (TUIR), articoli 102 e 103 relativi agli ammortamenti

Decreto attuativo MIMIT in corso di predisposizione

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