Abuso del diritto e pianificazione fiscale
- Studio Brandi
- 30 ott
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Negli ultimi mesi il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’Atto di indirizzo sull’applicazione dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, chiarendo in modo autorevole i confini tra pianificazione fiscale legittima e abuso del diritto. Il documento riafferma un principio fondamentale: la pianificazione fiscale resta pienamente ammessa, purché le operazioni siano coerenti con la finalità delle norme e sostenute da valide ragioni economiche. In altre parole, il contribuente è libero di scegliere, tra più alternative previste dall’ordinamento, quella fiscalmente più conveniente, a condizione che risponda a una logica organizzativa, finanziaria o gestionale effettiva.

L’abuso del diritto opera come una clausola di chiusura del sistema tributario. Serve a contrastare quei comportamenti che, pur formalmente corretti, producono effetti economici irrilevanti o inesistenti, perseguendo come unico scopo un vantaggio fiscale indebito, cioè in contrasto con lo spirito della legge. Questa impostazione recepisce l’orientamento europeo avviato con la Raccomandazione UE 2012/772 sulla pianificazione fiscale aggressiva, che invita gli Stati membri a reprimere le “costruzioni di puro artificio”, create unicamente per ridurre l’imposta e prive di sostanza economica o commerciale. La legittimità di un’operazione fiscale o societaria si misura in base alla sua sostanza economica. Secondo l’Atto di indirizzo del Viceministro Leo, il criterio chiave per distinguere una pianificazione lecita da un abuso è la presenza di una finalità economica reale, coerente con la struttura e gli obiettivi dell’impresa. Sono quindi pienamente legittime:
le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni)
le ristrutturazioni di gruppo
e in generale i riassetti societari o patrimoniali, purché motivati da esigenze organizzative, di governance, di accesso al credito o di gestione del rischio.
Viceversa, risultano potenzialmente abusive le operazioni:
prive di effetti economici reali,
che producono esclusivamente vantaggi fiscali,
o che si fondano su schemi standardizzati o artificiosi, privi di correlazione con la realtà aziendale.
L’Atto di indirizzo del MEF si inserisce in un quadro europeo ormai consolidato, che vede nella sostanza economica il cardine di ogni valutazione antiabuso. Tra le principali pronunce si ricordano:
Corte di Giustizia UE, cause Deister Holding (C-504/16) e Juhler Holding (C-613/16) del 20 dicembre 2017, che hanno confermato la necessità di verificare la reale attività economica delle società coinvolte;
CGUE, causa Nordcurrent (C-228/24), che ha ribadito il divieto di disconoscere vantaggi fiscali in presenza di effettiva sostanza operativa;
Corte di Cassazione, sentenze n. 31772/2019 e n. 27113/2016, che valorizzano l’art. 10-bis come strumento di equilibrio: vieta le costruzioni artificiose, ma tutela la libertà d’impresa e la certezza del diritto.
Alla luce delle recenti indicazioni ministeriali e giurisprudenziali, è fortemente raccomandato predisporre un dossier ogniqualvolta si realizzi un’operazione straordinaria o un riassetto societario. Il dossier deve:
esplicitare le finalità extrafiscali (organizzazione, rischio, finanza, governance);
documentare gli effetti economici concreti (sui flussi, sui rapporti societari, sulle sinergie operative);
dimostrare la coerenza dell’operazione con la ratio delle norme fiscali.
Un’adeguata tracciabilità documentale consente di prevenire contestazioni e di affrontare eventuali verifiche in modo solido e trasparente.
Se stai pianificando un’operazione societaria o un riassetto di gruppo, è fondamentale verificare la coerenza economica e fiscale dell’intervento prima della sua attuazione.
👉 Lo Studio Brandi è a disposizione per assisterti nella progettazione, documentazione e difesa delle operazioni straordinarie, garantendo sicurezza giuridica e trasparenza fiscale.
Fonti di riferimento:
MEF – Atto di indirizzo sull’abuso del diritto (27 febbraio 2025)
Commissione Europea – Raccomandazione 2012/772/UE
CGUE – Deister Holding (C-504/16) e Juhler Holding (C-613/16)
CGUE – Nordcurrent (C-228/24)
Cassazione – Sentenze n. 31772/2019 e n. 27113/2016




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