Comunicazione preventiva lavoro occasionale
- Studio Brandi
- 4 dic 2022
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Aggiornamento: 19 dic 2022
Per effetto di quanto disposto dall'art.13 del DL 146/2021, dal 12 gennaio entro in vigore l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato Prov.le del Lavoro delle collaborazioni in oggetto, prima che inizi la prestazione.

Per i rapporti che erano già in essere, avviati dal 21 dicembre 2021 e vigenti alla data dell'11 gennaio 2022, va effettuata una comunicazione entro il 18 gennaio 2022. La comunicazione riguarda, esclusivamente i rapporti di lavoro autonomo occasionale, ossia quelli che, per consuetudine, comportano pagamenti di compensi annui inferiori ai 5 mila euro lordi e che il percipiente dichiara come "redditi diversi".
Restano esclusi, i normali rapporti di lavoro a chiamata o voucher in quanto rientrano in un altra normativa, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i normali rapporti di lavoro subordinato sia part time che a tempo pieno.
Le informazioni da trasmettere riguardano i dati del committente e del prestatore; il luogo della prestazione; la descrizione dell'attività a cui è preposto il collaboratore; la data di inizio e quella di prevedibile termine; ammontare del compenso pattuito per l'incarico. Si richiama particolare attenzione sull'aspetto sanzionatorio in caso di omissione ( sanzione da 500 a 2500 euro).
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